Governance del Trasporto Aereo trasformazione giuridica dell’ENAC

 

 

 

 

 

 

A vent’anni dall’istituzione dell’ENAC, oggi più che mai è fortemente sentita l’esigenza di una riforma della Governance del trasporto aereo.

L’attuale veste giuridica di ente pubblico non economico non consente più infatti il corretto e regolare espletamento delle funzioni che la legge ha attribuito all’ente.

Lo studio tenta, dunque, di fornire elementi utili per effettuare una riorganizzazione che consenta all’ENAC di svolgere, con una maggiore e migliore flessibilità operativa, il ruolo di Autorità dell’aviazione civile.

Nel primo capitolo, dopo aver ripercorso le principali tappe della storia dell’ENAC, fin dalla sua nascita, viene svolta un’analisi dettagliata ed approfondita delle sue principali funzioni e competenze.

Lo studio passa poi a vagliare le principali difficoltà e criticità che l’ente è oggi chiamato ad affrontare nell’esercizio dei propri compiti.

In particolare, emerge che, nonostante la legge istitutiva abbia attributo all’ENAC una rilevante autonomia in considerazione della specialità del settore che è chiamato a presidiare, detta autonomia gli è stata tuttavia gradualmente sottratta, per effetto di una serie di interventi normativi che, al dichiarato fine di ridurre gli sprechi di denaro e di controllare le spese pubbliche, hanno finito con il compromettere fortemente la sua attività.

Attraverso l’analisi dei suddetti interventi normativi viene evidenziato come siano state omologate dal legislatore amministrazioni profondamente diverse, con la conseguenza che enti come l’ENAC, operanti in settori speciali, particolarmente sensibili e di grande importanza strategica, si sono visti sottrarre flessibilità, autonomia e poteri indispensabili per il corretto espletamento delle proprie funzioni.

Si sta assistendo, quindi, ad una vera e propria “inversione di tendenza” molto pericolosa, in un periodo storico particolarmente delicato ed in un settore fortemente sensibile come quello del trasporto aereo in cui mai come ora sarebbe necessaria la presenza di un’autorità forte e dotata di rilevante autonomia.

Per tali motivi, il Centro Studi Demetra tenta di individuare un’alternativa concreta che possa permettere all’ENAC di riacquisire la sua originaria autonomia per garantire l’espletamento delle sue numerose funzioni, passando al vaglio una serie di forme giuridiche alternative rispetto all’attuale veste di ente pubblico non economico.

L’analisi ha un taglio non solo teorico e dogmatico, ma anche pratico in quanto analizza le trasformazioni, avvenute in passato, di altre pubbliche amministrazioni, tenendo conto, della evoluzione dottrinaria e giurisprudenziale che, soprattutto per quanto concerne l’espletamento di funzioni pubblicistiche ha ampliato la nozione di P.A. attraverso l’elaborazione della nozione di origina comunitaria di organismo di diritto pubblico.

Innanzitutto vengono esaminate tre possibili vesti giuridiche alternative, peraltro già prospettate in passato, quali l’Autorità amministrativa indipendente, l’Agenzia amministrativa e la società per azioni, che non risultano, però, convincenti per diversi motivi, o perché difficilmente praticabili o perché di fatto poco utili o perché inconciliabili con l’attività di regolazione, certificazione e vigilanza espletata dall’ENAC.

Quindi, lo studio individua nuove alternative possibili che possano concretamente dare risposta alle attuali esigenze dell’ente e, a tal riguardo, viene ipotizzata innanzitutto l’omologazione dell’ENAC agli Enti pubblici di ricerca, per poi passare al vaglio la sua eventuale trasformazione in Ente pubblico economico.

La prima delle due soluzioni proposte risulta particolarmente interessante soprattutto alla luce della recente riforma che ha riguardato gli enti di ricerca volta ad aumentare la loro autonomia ma che, tuttavia, non appare adatta, allo stato, alle esigenze dell’ente.

Analizzata anche tale opzione, il lavoro approfondisce la praticabilità di un’ultima soluzione, consistente nella trasformazione dell’ENAC in Ente pubblico economico (E.P.E.).

Tale alternativa risulta la più congeniale alle esigenze dell’Ente, tenuto conto degli evidenti vantaggi che ne deriverebbero, nonché della particolare “facilità” della sua realizzazione.

Innanzitutto, tenuto conto che la disciplina relativa al blocco delle assunzioni non trova applicazione per gli enti pubblici economici si prospetta una possibile fuoriuscita dell’ENAC dal campo di applicazione degli interventi normativi volti a limitare la selezione di personale degli enti pubblici non economici. Dunque, l’ente trasformato in E.P.E. potrebbe procedere al reclutamento del personale che, negli ultimi anni, a causa dei suddetti interventi normativi, si è sostanzialmente dimezzato.

Non solo, l’ENAC potrebbe non essere più inserito negli elenchi Istat delle pubbliche amministrazioni, tenuto conto che, per scelta, potrebbe venire a mancare uno dei requisiti richiesti dalla legge, ossia il finanziamento, in modo prevalente, da parte di una pubblica amministrazione, tenuto conto che l’ENAC, da anni produce regolarmente avanzi di amministrazione.

Rilevanti vantaggi, inoltre, deriverebbero anche sotto il profilo della contrattazione collettiva, in quanto l’ente non verrebbe più rappresentato dall’ARAN e, soprattutto, non risulterebbe interessato dal recente atto di indirizzo del Ministro della Funzione Pubblica volto a far confluire enti come l’ENAC in un comparto unico, all’interno del quale saranno ricomprese le Amministrazioni centrali dello Stato, così come soggetti del tutto diversi, quali le Agenzie fiscali. Ebbene, tale prospettiva di ulteriore indiscriminata assimilazione non può che nuocere all’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile che, ancora una volta, non potrebbe far valere le proprie specificità.

Inoltre, lo studio evidenzia la semplicità e rapidità con cui una simile trasformazione potrebbe essere attuata, non essendo infatti necessario alcun intervento normativo ad hoc, tenuto conto che la disposizione di legge che prevede una tale modifica della veste giuridica dell’ENAC è già esistente, in quanto la trasformazione in Ente pubblico economico è espressamente prevista dall’art. 1 del decreto legislativo n. 250/1997, istitutivo dell’ENAC.

Per attuare una simile disposizione, dunque, è sufficiente un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che peraltro, non determinando alcuno stravolgimento in ordine alla struttura ed all’organizzazione dell’ente, non comporterebbe la necessità di un commissariamento.

Secondo lo studio, dunque, la trasformazione in Ente pubblico economico è l’unica strada percorribile, tenuto anche conto dell’estrema semplicità della sua realizzazione, per permettere all’ente di tornare a svolgere nel migliore dei modi le sue numerose funzioni e competenze